Deve trattarsi per principio di spese indispensabili, di costi, cioè, che il contribuente deve affrontare per conservare e per rendere più sicura la fonte del reddito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 167). Non rientrano invece fra i costi per conseguire il reddito le spese che non comportano una diminuzione del patrimonio lordo determinante dal profilo dell'imposta sul reddito: p. es. le spese per l'acquisto o la costruzione di attivi aziendali, per l'ammortamento di debiti, per l'incremento di valore - anziché per il mantenimento - di immobili (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 496; v. anche Masshardt/Tatti, op. cit., p. 269).