4.1. Sia ai fini dell'imposta federale diretta sia ai fini dell'imposta cantonale, dai proventi di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare le spese necessarie a conseguire il reddito (art. 26 cpv. 1 lett. a LT; art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD). Deve trattarsi per principio di spese indispensabili, di costi, cioè, che il contribuente deve affrontare per conservare e per rendere più sicura la fonte del reddito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 167).