L'art. 167 cpv. 3 LT stabilisce l'obbligo, per le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale ed in mancanza della stessa, di accludere alla loro dichiarazione di imposta la distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite come pure degli apporti e dei prelevamenti privati: i giustificativi relativi a tali distinte devono essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Tali principi vigono anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente.