{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-171_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19085&nX40_KEY=4711557&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a298ec20816b7a127002cc436682d161"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.171"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.171"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:33:36", "Checksum": "c7c37264c28e63d26138323d49b5e817", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.171\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nÈ chiaro che, nella misura in cui ha contribuito all'ingrandimento dell'azienda agricola, l'impiego del reddito dell'attività di trasporto di allievi per acquistare due mucche e una falciatrice e per apportare delle modifiche alla stalla si configura come una spesa non deducibile, giacché non è servita a \"mantenere\" semplicemente la fonte di reddito, bensì, come ammesso dallo stesso ricorrente, a migliorarla. È dunque ineccepibile la decisione dell'autorità fiscale, che ha negato la deduzione dell'importo di fr. 9'535.- dal reddito aziendale dell'esercizio 1992.\n5. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto. In considerazione delle condizioni finanziarie del ricorrente, si rinuncia comunque a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}