- che le parti, convocate ad un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, hanno concordato di ridurre l'utile aziendale a fr. 140'000.- per l'IFD e a fr. 82'000.- per l'IC, in modo tale da tenere nella dovuta considerazione le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile; - che le parti non sono invece pervenute ad un accordo in merito ad un petitum subordinato, con cui i ricorrenti chiedevano di considerare l'immobile come bene aziendale solo dalla fine del 1987, essendo invece stato acquistato nell'ambito della normale amministrazione del patrimonio privato Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso รจ parzialmente accolto.