{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-169_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19083&nX40_KEY=4711557&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f2a6698786e12568a1e1d667e15dda7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:33:35", "Checksum": "80d45785926fcfcfe39a2ed8cee7f89b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nSi rileva infine come le censure contenute nel ricorso, nella misura in cui lamentano una errata interpretazione della legge da parte dell' Ufficio di tassazione, non tengono semplicemente conto della natura e della portata dell'istituto della tassazione intermedia, che vuole appunto, come esposto nelle considerazioni in diritto che precedono, registrare una modifica durevole delle basi di calcolo. Il ricorrente deve inoltre tenere presente che, per l'IC 1992, il reddito della moglie è sì commisurato in fr. 22'170.-, ma l'imposta dovuta su tale importo è prelevata \"pro rata temporis\" solo per 90 giorni (dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992).\nQuanto poi all'affermazione del ricorrente, di aver dovuto accettare una riduzione di stipendio al momento del trasferimento nel Canton Ticino, la stessa è contraddetta dai certificati di salario, che indicano invece un salario lordo di fr. 79'343.- nel 1991 (quando il contribuente lavorava ancora a Basilea), di fr. 80'138.- nel 1992 (l'anno del trasferimento) di fr. 81'164.- nel 1993 e di fr. 84'605.- nel 1994. In simili circostanze, non si vede come sarebbe possibile pretendere che vi sia una qualsiasi forma di compensazione fra la diminuzione del reddito di un coniuge e l'incremento del reddito dell'altro.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 150.-\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}