{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-169_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19083&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f2a6698786e12568a1e1d667e15dda7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:05", "Checksum": "2fba6a0afc9ec8dc812d2a51328975c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nA' sensi degli articoli 10 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 2. ed., Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è un soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre 1993 in re T. e G. C.).\n4.3.\nD'altra parte, si è detto però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile variazione del reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale, nel caso dei coniugi, bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; STF 16 giugno 1989 cit.; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung n. 710). Su tali presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10% circa.\n4.4.\nOra, che nella fattispecie si sia in presenza di un motivo di tassazione intermedia, è indubbio. Il reddito conseguito dalla signora __________ __________, dopo l'inizio dell'attività lucrativa dipendente, ha infatti modificato sostanzialmente la situazione finanziaria complessiva dei coniugi. Basti dire che nel 1993 il reddito lordo del solo marito ammontava a fr. 81'164.- e quello della moglie a fr. 22'883.-. La variazione complessiva del reddito dei coniugi non può, in simili circostanze, essere considerata irrilevante.\n5. Si tratta a questo punto di confrontarsi con le censure dei ricorrenti in merito al calcolo del reddito della moglie, ai fini della tassazione intermedia IC 1992 e della successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1993/94.\n5.1.\nIn caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT).\nAll'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpvv. 1 e 4 DIFD).\nSia la LT sia il DIFD non stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, cons. 2b; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 763).\nCome rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione \"calcolato su un anno\" e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale \"riportato a dodici mesi\" (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (cfr. STF 5 settembre 1984 cons. 2b e 7a; Rep. 1980 pag. 33).\n5.2.\nEbbene, nel caso in esame, l'autorità fiscale ha preso in considerazione il reddito conseguito dalla signora __________ __________ dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1993, cioè in quindici mesi. Ritenuto che nei primi tre mesi il reddito è risultato inferiore alla media di quello del 1993, appare evidente che i ricorrenti sono tutt'altro che danneggiati vedendosi imporre un reddito di fr. 22'170.- per il 1993, anziché di fr. 22'883.- come quanto indicato sul certificato di salario.\nVa detto che, se anche si fosse voluto estendere ulteriormente il periodo preso in considerazione per il calcolo del reddito, includendovi anche il 1994, la differenza sarebbe stata minima (il reddito si sarebbe ridotto di poco più di fr. 200.- in media annua), ragione per cui non vi è motivo di annullare la decisione impugnata, che invece riflette perfettamente la capacità economica dei ricorrenti.\n"}