{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-169_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19083&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f2a6698786e12568a1e1d667e15dda7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:05", "Checksum": "2fba6a0afc9ec8dc812d2a51328975c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 16 agosto 1995\nin materia di: IC 91/92 int. e IC/IFD 1993/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. La signora __________ __________, domiciliata a __________, coniugata, ha intrapreso il 1° ottobre 1992 un'attività lavorativa alle dipendenze della __________ ____________________ __________ __________.\nIn data 22 maggio 1995, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa della moglie, aggiungendo al reddito del lavoro del marito, commisurato nella tassazione ordinaria 1991-92 in fr. 80'138.-, un reddito di fr. 22'170.- in media annua. Lo stesso reddito della moglie veniva pure imposto nella successiva tassazione IC/IFD 1993/94, intimata ai contribuenti con decisione del 15 maggio 1995.\nI contribuenti contestavano le decisioni in questione con reclamo all'autorità fiscale. Quest'ultima tuttavia respingeva i reclami con due decisioni notificate rispettivamente il 10 e il 17 luglio 1995, nelle quali spiegava ai reclamanti le modalità di calcolo del reddito in caso di tassazione intermedia.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ impugnano le decisioni su reclamo dell' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, argomentando che l'autorità di tassazione avrebbe erroneamente interpretato la legislazione tributaria, pretendendo di \"tassare quanto non avuto prima... in base a quanto venuto dopo\". Infatti, essi non avrebbero assolutamente conseguito un reddito di oltre 100'000 franchi nel 1992, come calcolato dall'autorità fiscale, bensì solo fr. 84'968.-.\nI ricorrenti osservano inoltre che tale pregiudizio derivante dalla legge fiscale si aggiunge alle già gravose conseguenze del loro recente trasferimento nel canton Ticino, che ha comportato una riduzione di stipendio per il marito ed una disoccupazione di sei mesi per la moglie.\n3. Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento.\n4. Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla tassazione intermedia, ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.\n4.1.\nIn generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). \"Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)\" (cfr. RTT 1980, p. 27).\nIn breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria.\n"}