4.2 E` imponibile, giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD, qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile. Sono in particolare imponibili gli interessi di crediti , vale a dire ogni prestazione valutabile in denaro fatta dal debitore al creditore mediante pagamento, girata, accreditamento, compensazione, o in altro modo, che giuridicamente non abbia per effetto di ammortizzare il debito in capitale (Masshardt/Tatti, Commentario DIFD, p. 112). Analogamente a quanto previsto dal DIFD, anche secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT-1976 gli interessi su crediti sono imponibili e, più in generale, è imponibile, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LT-1976 ogni prestazione valutabile in denaro.