che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana; - che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta; - che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione; visto per le spese l’art. 231 LT; decreta 1. Il ricorso è irricevibile 2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr.