multa disciplinare | presentato da: | __________ __________, __________ __________ (__________), | | | | | | ritenuto in fatto ed in diritto - che il contribuente ha presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca; - che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302); - che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv.