{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-166_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19080&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44fdfc664c8c6e1cc079269ed575ed12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:48", "Checksum": "2a76b0b9aeb58c93521c670298a54ace", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 15 agosto 1995\nin materia di: multa disciplinare\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________ (__________),\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n- che il contribuente ha presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;\n- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);\n- che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;\n- che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;\n- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;\nvisto per le spese l’art. 231 LT;\ndecreta\n1. Il ricorso è irricevibile\n2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}