Il valore accertato nell'ambito dell'imposizione del maggior valore relativo a tale trasferimento esente varrà peraltro quale valore di acquisto ai fini del calcolo dell'utile immobiliare imponibile (cfr. art. 130 LT 1994), al momento in cui il nuovo proprietario alienerà a sua volta i fondi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso del 19 luglio 1995 è riformata nel senso che il valore dell'alienazione è elevato a fr. 538'000.-, ma l'alienazione oggetto della tassazione in questione è dichiarata esente da imposta sul maggior valore. 2.