5.3. Prevalgono quindi gli argomenti favorevoli all'esenzione della suddetta alienazione dall'IMVI, nonostante l'insolito modo di procedere, caratterizzato dall'annotazione del diritto di compera all'immediata vigilia del fallimento e dal suo esercizio nel corso della procedura di fallimento, previo assenso di tutti i creditori, ed alla condizione del pagamento di ulteriori fr. 28'000.-- / 30'000.--.