D'altronde, l'amministrazione ha posto ben precise condizioni per l'esercizio del diritto di compera; non si è infatti limitata a consentire la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre, ma ha preteso dal ricorrente il pagamento, oltre all'importo di fr. 510'000.- concordato nel patto di compera, di ulteriori fr. 20'000.- a favore della massa nonché delle spese. Non solo: sarebbe poi stato sufficiente che uno dei creditori offrisse un importo superiore a quello suddetto, perché al ricorrente non fosse consentito di esercitare il diritto di compera.