il diritto di compera annotato nel Registro fondiario è ovviamente opponibile solo ai pignoramenti successivi all'annotazione. Nel caso in esame, invece, nel patto di compera del 14 aprile 1994, le parti hanno preso atto che i fondi in questione erano gravati da una serie di restrizioni della facoltà di disporre (v. punti 2 e 3 dell'atto pubblico del notaio __________ __________). Senza il consenso di tutti i creditori, il ricorrente non avrebbe dunque potuto esercitare il diritto di compera. D'altronde, l'amministrazione ha posto ben precise condizioni per l'esercizio del diritto di compera;