Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il diritto di compera sia esercitato nel corso di un'esecuzione per realizzazione del pegno immobiliare (DTF 114 III 18). Ciò indurrebbe a concludere che, nella fattispecie, non si sia in presenza di una vendita a trattative private, per il fatto che, dipendendo solo dalla dichiarazione unilaterale dell'acquirente la conclusione del contratto, gli altri creditori non avrebbero neppure dovuto essere interpellati.