5.1. Con decisione del 23 febbraio 1976, il Tribunale federale ha deciso che il diritto di compera annotato nel RF è opponibile a un pignoramento operato posteriormente all'annotazione (DTF 102 III 20). Il patto di compera infatti è una vendita sottoposta a condizione sospensiva: concludendolo, il proprietario ha disposto dell'oggetto. Perché la vendita sia perfetta, manca solo una dichiarazione del beneficiario che esprima unilateralmente la sua volontà di far eseguire il patto. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il diritto di compera sia esercitato nel corso di un'esecuzione per realizzazione del pegno immobiliare (DTF 114 III 18).