4.4. Non vi รจ dunque ragione di negare l'esenzione dall'imposta sul maggior valore ogniqualvolta vi sia una alienazione nell'ambito della procedura esecutiva o di fallimento, ivi compresa quindi la vendita a trattative private. 5. Per stabilire se il trasferimento delle part. n. __________ e __________ di __________ benefici dell'esenzione prevista per le alienazioni menzionate all'art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI, si tratta dunque di verificare se nella fattispecie possa parlarsi di vendita a trattative private avvenuta nell'ambito della procedura di fallimento.