Tali considerazioni impongono di sottolineare che sarebbe indubbiamente arbitraria una distinzione, quanto alle conseguenze fiscali, fra aggiudicazione e vendita a trattative private, non essendovi fra le due fattispecie alcuna differenza tale da giustificare un diverso trattamento impositivo. Se si ammettesse una discriminazione simile, il solo effetto pratico sarebbe verosimilmente di disincentivare le trattative private nell'ambito delle procedure esecutive, con ripercussioni dannose in primo luogo sui creditori. In tal senso deve essere precisata la precedente giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 16 del 9 marzo 1990, in RDAT I-1992 p. 270 ss.).