4.3. Ci si potrebbe, certo, domandare se un'interpretazione tanto estensiva da comprendere anche la vendita a trattative private non contrasti con la lettera della legge ticinese, che non contiene un generico riferimento alle "alienazioni in procedure esecutive", bensì elenca in modo apparentemente esaustivo gli atti che beneficiano dell'eccezione, precisando trattarsi delle "aggiudicazioni di fondi in procedure di esecuzione, di realizzazione di pegno o di fallimento" e delle "alienazioni nella procedura concordataria".