gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 157; Rumo, op. cit., p. 160). La dottrina nega invece che si possa rinunciare all’esazione dell’imposta anche nel caso del concordato extragiudiziale, per il fatto che non vi è alcuna garanzia circa lo svolgimento successivo del concordato (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 197; Rumo, p. 160), il quale, d’altronde, è un semplice contratto di diritto privato fra debitore e creditori.