Avverte che con la dichiarazione del fallimento le particelle sono entrate a far parte della massa e non potevano essere tolte per atto unilaterale di un terzo, ovvero degli aventi diritto all'esercizio del diritto di compera. Dopo l'annotazione della facoltà di disporre, né la cessione né l'esercizio del diritto di compera potevano essere iscritti prima che l'Ufficio fallimenti avesse presentato istanza di cancellazione, avesse, in altre parole concesso il nullaosta. L'esercizio del diritto di compera ha quindi potuto avvenire solo dopo che l' Ufficio, ottenuto il consenso di tutti i creditori, ha autorizzato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre. 3.