Con decisione del 19 luglio 1995 il Dipartimento respingeva il ricorso argomentando che la cessione non è avvenuta nei modi previsti dal diritto esecutivo, vale a dire che non si è trattato di un'aggiudicazione in senso tecnico, cioè di una realizzazione di beni del debitore ad opera dell'Ufficio fallimenti o degli organi del fallimento o del concordato secondo la procedura regolata dalla LEF (CDT n. 16 del 9 marzo 1990). Avverte che con la dichiarazione del fallimento le particelle sono entrate a far parte della massa e non potevano essere tolte per atto unilaterale di un terzo, ovvero degli aventi diritto all'esercizio del diritto di compera.