{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-165_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19079&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29627ac63a056470bc90981d2bc6d856"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:48", "Checksum": "cb737f1a7c10901a2b2fbe8139516d72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nCi si potrebbe, certo, domandare se un'interpretazione tanto estensiva da comprendere anche la vendita a trattative private non contrasti con la lettera della legge ticinese, che non contiene un generico riferimento alle \"alienazioni in procedure esecutive\", bensì elenca in modo apparentemente esaustivo gli atti che beneficiano dell'eccezione, precisando trattarsi delle \"aggiudicazioni di fondi in procedure di esecuzione, di realizzazione di pegno o di fallimento\" e delle \"alienazioni nella procedura concordataria\". Ora, è evidente che la vendita a trattative private non può essere fatta rientrare nel novero delle aggiudicazioni, per il fatto che con essa si mira proprio ad evitare l'aggiudicazione.\nSi ricordi, però, che, nell'interpretazione di una norma giuridica, si devono prendere in considerazione ed esaminare insieme tutti i punti di vista e criteri rilevanti (Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 93). È vero, d'altra parte, che l'interpretazione parte dalla lettera della norma e le autorità che la applicano sono essenzialmente vincolate ad un chiaro ed univoco tenore letterale (DTF 116 II 662, 114 II 406). Però lo stesso Tribunale federale ha precisato che è possibile che la lettera di una legge non ne renda il vero senso. A tale conclusione si può pervenire alla luce della genesi della norma, del suo scopo e della sua relazione con altre prescrizioni giuridiche (DTF 101 Ia 320, 99 Ia 575); in particolare, in materia fiscale si tratta di verificare se la decisione in base alla lettera della legge non sia in contrasto con gli elementari principi della giustizia fiscale (DTF 103 Ia 117).\nTali considerazioni impongono di sottolineare che sarebbe indubbiamente arbitraria una distinzione, quanto alle conseguenze fiscali, fra aggiudicazione e vendita a trattative private, non essendovi fra le due fattispecie alcuna differenza tale da giustificare un diverso trattamento impositivo. Se si ammettesse una discriminazione simile, il solo effetto pratico sarebbe verosimilmente di disincentivare le trattative private nell'ambito delle procedure esecutive, con ripercussioni dannose in primo luogo sui creditori.\nIn tal senso deve essere precisata la precedente giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 16 del 9 marzo 1990, in RDAT I-1992 p. 270 ss.).\n4.4.\nNon vi è dunque ragione di negare l'esenzione dall'imposta sul maggior valore ogniqualvolta vi sia una alienazione nell'ambito della procedura esecutiva o di fallimento, ivi compresa quindi la vendita a trattative private.\n5. Per stabilire se il trasferimento delle part. n. __________ e __________ di __________ benefici dell'esenzione prevista per le alienazioni menzionate all'art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI, si tratta dunque di verificare se nella fattispecie possa parlarsi di vendita a trattative private avvenuta nell'ambito della procedura di fallimento.\n5.1.\nCon decisione del 23 febbraio 1976, il Tribunale federale ha deciso che il diritto di compera annotato nel RF è opponibile a un pignoramento operato posteriormente all'annotazione (DTF 102 III 20). Il patto di compera infatti è una vendita sottoposta a condizione sospensiva: concludendolo, il proprietario ha disposto dell'oggetto. Perché la vendita sia perfetta, manca solo una dichiarazione del beneficiario che esprima unilateralmente la sua volontà di far eseguire il patto. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il diritto di compera sia esercitato nel corso di un'esecuzione per realizzazione del pegno immobiliare (DTF 114 III 18). Ciò indurrebbe a concludere che, nella fattispecie, non si sia in presenza di una vendita a trattative private, per il fatto che, dipendendo solo dalla dichiarazione unilaterale dell'acquirente la conclusione del contratto, gli altri creditori non avrebbero neppure dovuto essere interpellati.\n5.2.\nTale conclusione è peraltro contraddetta dallo svolgimento complessivo dei fatti. La circostanza che l'amministrazione del fallimento abbia indirizzato a tutti i creditori lo scritto del 29 settembre 1994, con cui invita chi volesse presentare una migliore offerta o presentare un'opposizione motivata a farlo entro dieci giorni, indica infatti inequivocabilmente la presenza di una vendita a trattative private, tanto più che si parla di \"cancellare la restrizione a suo tempo iscritta\". Infatti, la vendita a trattative private \"n'est... possible que si les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, ont pu se déterminer sur une offre précise et qu'ils aient eu eux-mêmes l'occasion de faire des offres supérieures\" (cfr. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, III ediz., Losanna 1993, p. 344).\nSi osservi che l'amministrazione del fallimento non poteva agire diversamente; il diritto di compera annotato nel Registro fondiario è ovviamente opponibile solo ai pignoramenti successivi all'annotazione. Nel caso in esame, invece, nel patto di compera del 14 aprile 1994, le parti hanno preso atto che i fondi in questione erano gravati da una serie di restrizioni della facoltà di disporre (v. punti 2 e 3 dell'atto pubblico del notaio __________ __________). Senza il consenso di tutti i creditori, il ricorrente non avrebbe dunque potuto esercitare il diritto di compera.\nD'altronde, l'amministrazione ha posto ben precise condizioni per l'esercizio del diritto di compera; non si è infatti limitata a consentire la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre, ma ha preteso dal ricorrente il pagamento, oltre all'importo di fr. 510'000.- concordato nel patto di compera, di ulteriori fr. 20'000.- a favore della massa nonché delle spese. Non solo: sarebbe poi stato sufficiente che uno dei creditori offrisse un importo superiore a quello suddetto, perché al ricorrente non fosse consentito di esercitare il diritto di compera.\n"}