{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-165_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19079&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29627ac63a056470bc90981d2bc6d856"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:48", "Checksum": "cb737f1a7c10901a2b2fbe8139516d72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n||||\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 11 agosto 1995\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 14 aprile 1994 veniva costituito a favore della ditta __________ __________ un diritto di compera, per un prezzo di fr. 510'000.--, sui mappali n. __________ e __________ di __________, di proprietà della __________ __________, che nel frattempo è fallita. Il diritto di compra ha però potuto essere esercitato solo con il consenso di tutti i creditori e dietro pagamento, dopo una perizia ordinata dall'Ufficio fallimenti di Bellinzona, di un prezzo di fr. 538'000.--, soluto in ragione di fr. 510'000.-- mediante assunzione dell'ipoteca e con un versamento di ulteriori fr. 28/30'000.--, di cui circa 8/10'000.-- per spese, alla massa fallimentare.\nL' Ufficio dei registri ha imposto l'alienazione, deducendo dal valore dell'alienazione, stabilito in fr. 510'000.--, quello del precedente acquisto, maggiorandolo del 5% e delle spese di miglioria (cfr. decisione del 26 gennaio 1995, confermata in sede di reclamo con decisione del 24 febbraio 1995).\n2. La ditta __________ __________ presentava ricorso al Dipartimento delle istituzioni, chiedendo l'esenzione dall'imposta sul maggior valore immobiliare.\nCon decisione del 19 luglio 1995 il Dipartimento respingeva il ricorso argomentando che la cessione non è avvenuta nei modi previsti dal diritto esecutivo, vale a dire che non si è trattato di un'aggiudicazione in senso tecnico, cioè di una realizzazione di beni del debitore ad opera dell'Ufficio fallimenti o degli organi del fallimento o del concordato secondo la procedura regolata dalla LEF (CDT n. 16 del 9 marzo 1990). Avverte che con la dichiarazione del fallimento le particelle sono entrate a far parte della massa e non potevano essere tolte per atto unilaterale di un terzo, ovvero degli aventi diritto all'esercizio del diritto di compera. Dopo l'annotazione della facoltà di disporre, né la cessione né l'esercizio del diritto di compera potevano essere iscritti prima che l'Ufficio fallimenti avesse presentato istanza di cancellazione, avesse, in altre parole concesso il nullaosta. L'esercizio del diritto di compera ha quindi potuto avvenire solo dopo che l' Ufficio, ottenuto il consenso di tutti i creditori, ha autorizzato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso la ditta __________ ripropone invece, in questa sede, il riconoscimento del beneficio dell'esenzione, rilevando come l'esercizio del diritto di compera sia stato vincolato al fallimento e come la massa fallimentare abbia partecipato direttamente alla realizzazione.\n4. 4.1.\nL'art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI dichiara esenti dall'imposta sul maggior valore immobiliare \"le aggiudicazioni di fondi in procedure di esecuzione, di realizzazione di pegno o di fallimento, come pure le alienazioni nella procedura concordataria, quando i creditori non siano stati interamente pagati\".\nTale disposizione tiene dunque conto delle ristrettezze in cui si trova il proprietario dell'immobile aggiudicato e delle perdite che subiscono i suoi creditori, introducendo un'apposita rinuncia all'esazione dell'imposta (Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 113; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 196; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 132; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 159 s.).\n4.2.\nLa dottrina interpreta la nozione di \"alienazione in procedure esecutive\" in modo estensivo, nel senso cioè della realizzazione forzata di un immobile in una delle forme previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Vi rientra pertanto, in primo luogo, l’aggiudicazione in un procedimento in via di pignoramento (art. 88 ss. LEF), in via di realizzazione del pegno (art. 151 ss. LEF) o in una procedura di fallimento (art. 159 ss. LEF). Ma a queste forme di aggiudicazione gli autori assimilano la vendita a trattative private (art. 130 ed art. 256 LEF) ed anche il concordato giudiziale (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 153; Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1976, p. 216; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 197; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 157; Rumo, op. cit., p. 160). La dottrina nega invece che si possa rinunciare all’esazione dell’imposta anche nel caso del concordato extragiudiziale, per il fatto che non vi è alcuna garanzia circa lo svolgimento successivo del concordato (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 197; Rumo, p. 160), il quale, d’altronde, è un semplice contratto di diritto privato fra debitore e creditori.\n"}