Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. § Di conseguenza la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 é riformata nel senso che l’imposta sulla sostanza é elevata di fr. 60.50 in media annua. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.- per un totale di fr. 2'050.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).