- la circostanza che il preteso creditore sia attualmente confrontato con gravi difficoltà finanziarie e che i suoi beni siano oggetto di procedure esecutive, sicché l'eventuale imposizione degli interessi incassati non avrebbe praticamente alcuna conseguenza di fronte alla mole di debiti con cui è confrontato; - anche la "capitalizzazione" degli interessi passivi, che, come rilevato dall' Ufficio di tassazione, ha permesso al ricorrente di far sì che i relativi importi annui non abbiano potuto incidere sul calcolo del dispendio, come sarebbe invece necessariamente avvenuto se gli interessi fossero stati pagati di anno in anno.