- quindi, la circostanza che anche la scarsa documentazione relativa al mutuo in questione sia stata prodotta solo in momenti successivi: dapprima solo una dichiarazione del creditore, poi il vaglia cambiario e il riconoscimento di debito, quindi le ricevute sottoscritte dal creditore; - la totale inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori dei suddetti scritti: né documentazione bancaria, né testimonianze, né scritture contabili;