In particolare, il ricorrente afferma che il fatto di non avere mai dichiarato l'esistenza del debito è riconducibile ad una mera dimenticanza; d'altronde, neppure il codice delle obbligazioni pone requisiti formali particolari per la validità dei contratti di mutuo, ragione per cui neppure il fisco potrebbe pretenderne. Ritiene che, se l'autorità fiscale non vuole riconoscere il debito, dovrebbe allora provare la falsità della documentazione da lui prodotta. 3. Si rileva dapprima che pendente causa, la Divisione delle contribuzioni ha segnalato alla Camera di essere incorsa in un errore, nel alcolo dell’imposta sulla sostanza: