L'autorità fiscale osservava che in un sistema fiscale tendente ad impedire elusioni della legge i fatti allegati dai contribuenti devono essere provati o resi almeno verosimili, a maggior ragione quando si tratta di verificare l'esistenza di un debito al portatore o verso una persona all'estero. Nella fattispecie, non esistendo né un contratto scritto né alcun giustificativo bancario dell'accredito o dell'addebito, e non essendo in particolar modo mai stato dichiarato fiscalmente il credito, l' Ufficio di tassazione riteneva il mutuo non comprovato e confermava pertanto l'imposizione del reddito d'altra fonte. 2.