L' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 17 luglio 1995. L'autorità fiscale osservava che in un sistema fiscale tendente ad impedire elusioni della legge i fatti allegati dai contribuenti devono essere provati o resi almeno verosimili, a maggior ragione quando si tratta di verificare l'esistenza di un debito al portatore o verso una persona all'estero.