{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-164_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19078&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "24c18fd2f85d5e2d29000e548898a39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:47", "Checksum": "a28b4b4e51540a459533795a59ee1eee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nNel reclamo, inoltrato da un nuovo rappresentante contrattuale e motivato dallo stesso contribuente, quest'ultimo contestava le conclusioni dell'autorità e produceva, oltre ai documenti già presentati in precedenza, tre ricevute sottoscritte dal signor __________, relative ad altrettante rate del rimborso del debito: una del 28 settembre 1993 (fr. 60'000.-), una del 22 ottobre 1993 (fr. 80'000.-) e la terza del 7 febbraio 1994 (fr. 82'000.-).\nL' Ufficio di tassazione tornava allora a rivolgersi al contribuente chiedendogli di documentare questi ultimi versamenti. Il reclamante rispondeva, con lettera del 19 giugno 1995, che la legge non lo obbliga ad effettuare transazioni finanziarie tramite banca.\nRitenendo non soddisfatte le esigenze probatorie, l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, come detto, con decisione del 17 luglio 1995.\n6.3.\nSi è detto che, essendo il debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico del contribuente, la prova della sua esistenza e della sua misura compete esclusivamente a lui.\nEbbene, esaminato l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la comunicazione dell'esistenza di tale debito all'autorità di tassazione, non si può giungere ad una conclusione che si discosta da quella cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione.\nDiversi sono infatti gli elementi che inducono a dubitare dell'esistenza del debito nei confronti di __________ __________:\n- in primo luogo, il fatto stesso che il contribuente se ne sia \"ricordato\" solo dopo che l'autorità di tassazione, nel corso del 1993 - quindi a cinque anni dalla fine del periodo di tassazione di cui si trattava - gli aveva manifestato la propria intenzione di aggiungere ai fattori dichiarati un reddito d'altra fonte, per tenere conto della sproporzione fra entrate e uscite;\n- quindi, la circostanza che anche la scarsa documentazione relativa al mutuo in questione sia stata prodotta solo in momenti successivi: dapprima solo una dichiarazione del creditore, poi il vaglia cambiario e il riconoscimento di debito, quindi le ricevute sottoscritte dal creditore;\n- la totale inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori dei suddetti scritti: né documentazione bancaria, né testimonianze, né scritture contabili;\n- il fatto che né __________ __________ né __________ __________ - quest'ultimo menzionato come creditore solo in una prima lettera all' Ufficio di tassazione, ma poi non più nominato in seguito - abbiano mai dichiarato né il credito in capitale né il reddito (interessi, a tasso fisso, nella misura del 4% per __________ e del 4,5% per __________);\n- l'inesistenza di ogni forma di garanzia, all'infuori del riconoscimento di debito e del vaglia cambiario;\n- la circostanza che il preteso creditore sia attualmente confrontato con gravi difficoltà finanziarie e che i suoi beni siano oggetto di procedure esecutive, sicché l'eventuale imposizione degli interessi incassati non avrebbe praticamente alcuna conseguenza di fronte alla mole di debiti con cui è confrontato;\n- anche la \"capitalizzazione\" degli interessi passivi, che, come rilevato dall' Ufficio di tassazione, ha permesso al ricorrente di far sì che i relativi importi annui non abbiano potuto incidere sul calcolo del dispendio, come sarebbe invece necessariamente avvenuto se gli interessi fossero stati pagati di anno in anno.\n6.4.\nDa quanto precede risulta ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha ritenuto insufficientemente provata l'esistenza del debito fatto valere dal contribuente. È senz'altro vero, come afferma il ricorrente, che l'autorità fiscale non può pretendere forme contrattuali o legali che vanno al di là di quanto prescrive il Codice delle obbligazioni; ma è anche vero che il contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale ammetta in deduzione un debito, quando la sua esistenza non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle affermazioni del contribuente. Ciò non presuppone, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente, al contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.\n7. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 é riformata nel senso che l’imposta sulla sostanza é elevata di fr. 60.50 in media annua.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 2'050.-\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}