{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-164_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19078&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "24c18fd2f85d5e2d29000e548898a39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:47", "Checksum": "a28b4b4e51540a459533795a59ee1eee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4.\nI diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).\nNe consegue anche che l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art. 202 cpv. 1 LT), perchè egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede.\nCiò consente altresì di risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi venisse ammessa una violazione procedurale per mancato uso di un diritto procedurale, il non facile quesito di stabilire l'entità della colpa e della gravità dell'infrazione, giacché il mancato uso di un simile diritto non pregiudica minimamente il fisco bensì esclusivamente il contribuente, che si vedrà tassato maggiormente.\n5. Come ha rilevato l'autorità fiscale, nella decisione impugnata, in un sistema fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa particolarmente sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere provato con il reddito conseguito il contribuente afferma di aver contratto un mutuo.\nLa giurisprudenza ha già, pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all'estero, in particolare in \"paradisi fiscali\" oppure l'identità del creditore non viene resa nota (Känzig/Be-hnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 123 s. e giurisprudenza citata; inoltre, CDT 253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate esigenze probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 124).\n6. 6.1.\nNel caso in esame, come accennato nella descrizione della fattispecie, l'esistenza del debito nei confronti del signor __________ è stata resa nota all'autorità di tassazione solo nel corso del 1993, allorché l' Ufficio di tassazione, rilevata una notevole sproporzione tra le entrate e le uscite del periodo di computo, si era rivolto al contribuente, sottoponendogli il relativo calcolo e invitandolo a prendere posizione (cfr. scritto del 23 novembre 1993 dell' Ufficio di tassazione). Solo a tale momento, il rappresentante contrattuale del contribuente comunicava all'autorità fiscale l'esistenza di non meglio precisati debiti esistenti al 1° gennaio 1987, ma non indicati sulla dichiarazione d'imposta, e si riservava di documentarne in seguito l'esistenza (cfr. nota dell' Ufficio di tassazione del 14 dicembre 1993, contenuta nell'incarto fiscale). Il successivo 7 gennaio 1994 il procuratore del contribuente trasmetteva quindi all'autorità di tassazione i primi due mezzi di prova:\n- una dichiarazione del signor __________ __________, di __________. __________, con la quale l'estensore affermava di essere creditore di fr. 150'000.- nei confronti del contribuente e di essere altresì portatore delle cartelle ipotecarie gravanti beni immobiliari di proprietà di questi;\n- una dichiarazione del signor __________ __________, di __________, relativa ad un credito di fr. 150'000.-.\nEntrambe le dichiarazioni erano datate dicembre 1993.\nIl successivo 10 febbraio pervenivano poi all' Ufficio di tassazione i seguenti ulteriori documenti:\n- un riconoscimento di debito, datato 22 maggio 1985, con il quale lo stesso contribuente dichiarava di essere debitore di fr. 160'000.- nei confronti del signor __________ __________. La dichiarazione era completata dall'impegno a restituire l'importo \"su esplicita richiesta\" del creditore, \"con preavviso di tre mesi\";\n- un vaglia cambiario con la stessa data, sottoscritto dallo stesso contribuente.\nIl 27 gennaio 1995, l'autorità di tassazione indirizzava al contribuente una nuova richiesta, tendente ad ottenere la documentazione bancaria attestante il versamento dell'importo di fr. 160'000.- al momento dell'accensione del mutuo, nonché quella relativa al rimborso, oltre al contratto di mutuo stesso ed ai giustificativi bancari inerenti il pagamento degli interessi. Il rappresentante del contribuente rispondeva, con lettera del 1° marzo 1995, comunicando l'inesistenza di ogni documentazione bancaria nonché di un contratto di mutuo; allegava però una dichiarazione con cui il preteso creditore __________ certificava, in data 7 febbraio 1994, di aver ricevuto il rimborso dell'intero credito di fr. 160'000.-.\nCon decisione del 31 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione notificava la tassazione 1987/88, negando il riconoscimento dell'esistenza del debito. Secondo l'autorità fiscale, infatti, la mancata presentazione di ogni documentazione bancaria e del contratto non avrebbe consentito di verificare la veridicità delle affermazioni del contribuente.\n"}