{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-164_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19078&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "24c18fd2f85d5e2d29000e548898a39b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:47", "Checksum": "a28b4b4e51540a459533795a59ee1eee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.164\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn\nnome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 12 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 87/88\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, domiciliato a __________, è impiegato della __________ __________.\nNella dichiarazione fiscale 1987/88, inoltrata in data 16 novembre 1987, esponeva un reddito da attività dipendente di complessivi fr. 31'150.- in media annua, oltre a redditi immobiliari per circa fr. 36'000.- in media annua e ad una rendita dell'INSAI di fr. 5'244.-.\nCon decisione del 31 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Biasca gli notificava la tassazione IC/IFD 1987/88, nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito d'altra fonte di fr. 85'000.- in media annua. Nell'allegata motivazione l' autorità fiscale spiegava di aver proceduto in tal modo, essendovi una notevole sproporzione fra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese sostenute nel periodo di computo, caratterizzate in particolare da numerosi acquisti immobiliari.\nIl contribuente contestava tale reddito d'altra fonte con reclamo del 24 aprile 1994, nel quale adduceva di avere ricevuto, in data 22 maggio 1985, un mutuo di fr. 160'000.- dal signor __________ __________ di __________. Allegava, a comprova dell'esistenza del debito, un riconoscimento di debito ed un vaglia cambiario sottoscritti dallo stesso contribuente, nonché quattro ricevute con le quali il creditore dichiarava, in data 28 settembre 1993, 22 ottobre 1993, 17 dicembre 1993 e 7 febbraio 1994, di avere ricevuto altrettante rate di rimborso del mutuo, compresi gli interessi del 4,5%.\nL' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 17 luglio 1995. L'autorità fiscale osservava che in un sistema fiscale tendente ad impedire elusioni della legge i fatti allegati dai contribuenti devono essere provati o resi almeno verosimili, a maggior ragione quando si tratta di verificare l'esistenza di un debito al portatore o verso una persona all'estero. Nella fattispecie, non esistendo né un contratto scritto né alcun giustificativo bancario dell'accredito o dell'addebito, e non essendo in particolar modo mai stato dichiarato fiscalmente il credito, l' Ufficio di tassazione riteneva il mutuo non comprovato e confermava pertanto l'imposizione del reddito d'altra fonte.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta le conclusioni dell' Ufficio di tassazione circa l'esistenza del debito da lui fatto valere. In particolare, il ricorrente afferma che il fatto di non avere mai dichiarato l'esistenza del debito è riconducibile ad una mera dimenticanza; d'altronde, neppure il codice delle obbligazioni pone requisiti formali particolari per la validità dei contratti di mutuo, ragione per cui neppure il fisco potrebbe pretenderne. Ritiene che, se l'autorità fiscale non vuole riconoscere il debito, dovrebbe allora provare la falsità della documentazione da lui prodotta.\n3. Si rileva dapprima che pendente causa, la Divisione delle contribuzioni ha segnalato alla Camera di essere incorsa in un errore, nel alcolo dell’imposta sulla sostanza: invece delle aliquote valide per il periodo fiscale in questione, sono state applicate quelle per il successivo periodo 1989/90.\nNon essendo ancora cresciuta in giudicato la tassazione, nulla impedisce di modificare l’importo corrispondente all’imposta sulla sostanza, elevando di fr. 60,50 all’anno.\n4. 4.1.\nLa procedura fiscale, retta dal principio indagatorio (cfr. art. 172 LT), è caratterizzata soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo, si parla di principio di collaborazione (cfr. art. 168 LT).\nLa giurisprudenza e la dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.).\n4.2.\nLa distinzione è di estrema importanza, nel caso della legge tributaria ticinese, per i riflessi che ha sull'applicazione dell'art. 202 LT . Ma essa può esserlo anche - sia detto di transenna - in relazione ad altre norme procedurali, come nel caso del Canton Zurigo, in merito alle norme relative alla tassazione per apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova (cfr. art. 90 cpv. 3 StG ZH; Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., pp. 515, 519 e soprattutto 546).\n"}