Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20). Ne consegue che l'autorità di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i fattori imponibili accertati dall'autorità competente. 4.2. Nel merito, il reddito di fr. 17'170.-, imposto dall' Ufficio di tassazione di Locarno, corrisponde esattamente a quanto dichiarato dalla contribuente. Si tratta del reddito proveniente dalla locazione dell'appartamento di vacanza. Da tale reddito è stata poi concessa la deduzione forfettaria di fr. 2'576.-, così come richiesto dalla contribuente.