Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).