{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-163_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19077&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "145384fa8169309bcadbc9825037807f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.163"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.163"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:59", "Checksum": "e7382830c402d70a1106d63a83eb3940", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.163\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.2.\nQuanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6). Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al \"reddito restante\" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT I-1994 p. 304 s.).\n4. 4.1.\nIl riparto intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di Walenstadt si fonda su un errore manifesto: il reddito relativo alla sostanza situata nel Canton Ticino è commisurato in fr. 13'415.-, anziché in fr. 17'170.- come stabilito dall'autorità fiscale ticinese. Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).\nNe consegue che l'autorità di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i fattori imponibili accertati dall'autorità competente.\n4.2.\nNel merito, il reddito di fr. 17'170.-, imposto dall' Ufficio di tassazione di Locarno, corrisponde esattamente a quanto dichiarato dalla contribuente. Si tratta del reddito proveniente dalla locazione dell'appartamento di vacanza. Da tale reddito è stata poi concessa la deduzione forfettaria di fr. 2'576.-, così come richiesto dalla contribuente.\n4.3.\nQuanto alla deduzione degli interessi passivi, essi ammontano complessivamente a fr. 45'811.-. Come si è detto, gli stessi vengono ripartiti fra i cantoni proporzionalmente agli attivi situati nei diversi cantoni. Ebbene, nella fattispecie, la proporzione degli attivi è la seguente:\n|\n|\n__________ TI |\n__________ |\n||\n|\nValore fiscale cantonale |\n228'351 |\n|\n588'333 |\n|\n|\nValore ripartizione IFD |\n296'856 |\n130% |\n882'590 |\n150% |\n|\nAltra sostanza |\n|\n|\n175'590 |\n|\n|\nTotale attivo |\n296'856 |\n21.91% |\n1'058'090 |\n78.09% |\nPertanto, al Canton Ticino deve essere attribuita la quota del 21.91% degli interessi passivi totali, al Canton San Gallo la quota del 78.09%. Come stabilito nel riparto del Canton Ticino, la quota proporzionale attribuibile al Cantone è pari a fr. 10'037.-; quella attribuibile al cantone di domicilio ammonta invece a fr. 35'774.-. Poiché la parte di interessi passivi attribuita al canton San Gallo non supera il reddito netto della sostanza ivi imponibile, non entra in considerazione la possibilità di attribuire al canton Ticino una parte degli interessi passivi in questione.\n5. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 150.-\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}