Avendo deciso di non assoggettare il credito in questione, l’autorità di tassazione avrebbe allora potuto imporre addirittura l’intero valore della sostanza immobiliare, senza considerare del tutto il vincolo pianificatorio. In altri termini, data l’esistenza del vincolo pianificatorio, che riduceva sensibilmente il valore dei fondi, ma che fondava, d’altra parte, la pretesa della ricorrente a ricevere una adeguata indennità, ancora da quantificare, vi era l’alternativa fra un’imposizione piena del valore del fondo – ignorando cioè il vincolo di diritto pubblico – ed un’imposizione del solo valore residuo, affiancata però dall’imposizione del credito derivante dall’espropriazione.