si ricordi peraltro che già nel 1984 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto l’esistenza di un’espropriazione materiale, cosa che avrebbe comunque consentito l’imposizione di un reddito, anche solo in base ad un calcolo provvisorio, almeno a partire dalla tassazione 1985/86. Di riflesso, il capitale spettante alla ricorrente a dipendenza della espropriazione subìta avrebbe dovuto essere considerato nella tassazione della sostanza. Anche in mancanza di una decisione passata in giudicato, vi sarebbe senz’altro stato spazio per l’imposizione del credito derivante dall’espropriazione.