Un ricorso al Consiglio di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data 26 giugno 1996; secondo il Governo ticinese, la ricorrente non era legittimata a chiedere la revisione della stima ufficiale, non essendo più proprietaria dei fondi dal 5 aprile 1994, data dell’espropriazione formale. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico, con decisione del 9 gennaio 1997.