Nell’ambito della revisione delle stime del 1984, quindi, la ricorrente ha di nuovo adito il Tribunale d’espropriazione, ottenendo un aumento dei valori di stima a fr. 240.– al mq. Il 7 agosto 1995, dopo avere interposto a questa Camera il ricorso contro la tassazione posticipata sulla sostanza, __________ __________ ha chiesto all’Ufficio cantonale di stima di ridurre il valore di stima della particelle n. 4850 a fr. 2.– il mq, con effetto a partire dal 1° gennaio 1977. L’autorità di stima ha respinto la domanda di revisione con decisione del 22 aprile 1996. Un ricorso al Consiglio di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data 26 giugno 1996;