6.1. A tale proposito, si ricorda che, in applicazione dell’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d’acqua) del 25 novembre 1936 (Lst), i valori della sostanza immobiliare, quali sono stati accertati ufficialmente, servono di base all’esazione dell’imposta cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d’acqua, alla percezione delle tasse di successione, all’accertamento dei diritti di bollo, al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.