4.1. E' vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di «procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi»; ma questa disposizione, che sembrerebbe suffragare la tesi della ricorrente, è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm). Ora, una delle leggi riservate dall'art. 1 menzionato sia la legge tributaria, che contiene le proprie norme procedurali (cfr.