Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione, avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale. Non avendolo fatto, la stessa doveva ora essere considerata vincolante per l’autorità di tassazione. 3. Con ricorso del 10 agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della tassazione posticipata e domanda altresì la restituzione di un importo non precisato, corrispondente alla somma delle imposte sulla sostanza a suo dire indebitamente prelevate per gli anni dal 1977 al 1982.