{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-162_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19076&nX40_KEY=4933383&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1fd865b395ccd53f781e3e568ce393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:50:41", "Checksum": "70d2cbdb5f871caffb03106a39c6d1d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nOra, in occasione della revisione delle stime del 1978, il Tribunale d’espropriazione della Giurisdizione sopracenerina aveva stabilito il valore residuo dei fondi in discorso in fr. 220.– al mq, accogliendo un ricorso della stessa ricorrente. Contro tale decisione la contribuente non aveva interposto reclamo. Pertanto, la stessa ha forza di cosa giudicata.\nNell’ambito della revisione delle stime del 1984, quindi, la ricorrente ha di nuovo adito il Tribunale d’espropriazione, ottenendo un aumento dei valori di stima a fr. 240.– al mq.\nIl 7 agosto 1995, dopo avere interposto a questa Camera il ricorso contro la tassazione posticipata sulla sostanza, __________ __________ ha chiesto all’Ufficio cantonale di stima di ridurre il valore di stima della particelle n. 4850 a fr. 2.– il mq, con effetto a partire dal 1° gennaio 1977. L’autorità di stima ha respinto la domanda di revisione con decisione del 22 aprile 1996. Un ricorso al Consiglio di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data 26 giugno 1996; secondo il Governo ticinese, la ricorrente non era legittimata a chiedere la revisione della stima ufficiale, non essendo più proprietaria dei fondi dal 5 aprile 1994, data dell’espropriazione formale. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico, con decisione del 9 gennaio 1997.\n6.3.\nDalla descrizione dei fatti che precede, si deve concludere che la Camera di diritto tributario non può discostarsi dal valore di stima ufficiale accertato con le decisioni dell’autorità di stima, regolarmente passate in giudicato. In considerazione della già rilevata indipendenza reciproca delle procedure di stima e di tassazione, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi con ricorso di diritto amministrativo nell’ambito di quest’ultima non ha la facoltà di ignorare la forza di cosa giudicata di una decisione adottata al termine della prima procedura.\nIl ricorso si rivela quindi infondato anche nel merito.\n7. A titolo ancor più abbondanziale, si vuole comunque far presente alla ricorrente che la soluzione cui si perviene confermando la decisione impugnata, sebbene possa sembrare punitiva, alla luce della differenza esistente fra la stima ufficiale impiegata per la tassazione posticipata e l’indennità di espropriazione formale, risulta invece estremamente vantaggiosa, per le ragioni che seguono.\n7.1.\nSecondo la giurisprudenza, gli interessi pagati dall’ente pubblico per l’anticipata immissione in possesso del fondo fino al trapasso di proprietà non fanno parte del prezzo di compravendita, ma costituiscono reddito della sostanza. L’art. 91 della legge federale sull’espropriazione stabilisce che il trapasso di proprietà avviene solo quando viene versata l'indennità; l’interesse pagato dal momento dell’anticipata immissione in possesso fino al versamento dell'indennità costituisce, quindi, un compenso per il mancato uso dell'immobile (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art. 76).\nPartendo da questa premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera – dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 8 ad § 19 lit. c, p. 174).\n"}