{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-162_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19076&nX40_KEY=4933383&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1fd865b395ccd53f781e3e568ce393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:50:41", "Checksum": "70d2cbdb5f871caffb03106a39c6d1d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nNe consegue che anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'art. 227 LT 1994, che fissa in 30 giorni il termine di ricorso alla Camera di diritto tributario; d'altra parte, l'art. 192 LT 1994 definisce “perentori” i termini stabiliti dalla legge e chiarisce espressamente che essi decorrono dal giorno successivo a quello della notifica, salva la possibilità di farne protrarre la scadenza se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo.\n4.3.\nIl ricorso del 10 agosto 1995 è irricevibile, in quanto tardivo.\n5. Se anche la Camera fosse entrata nel merito del gravame, avrebbe comunque dovuto respingerlo, siccome infondato. Le considerazioni che seguono hanno mero carattere abbondanziale.\n5.1.\nL’art. 50 LT 1976 assoggetta all’imposta sulla sostanza la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente. Per l’art. 51 LT 1976, la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.\nIn relazione ai beni e ai loro accessori, è stabilito che sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 52 cpv. 1 LT 1976).\n5.2.\nTuttavia, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’ autorità di tassazione di essere imposti per l’ intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di fr. 2.— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell’articolo 52 (art. 53 cpv. 1 LT 1976).\nSe il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr. 2.— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’ aliquota dell’1 per mille (art. 53 cpv. 2 LT 1976).\nSe la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’ autorità di tassazione esigerà l’ iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’ imposta sugli utili immobiliari (art. 53 cpv. 5 LT 1976).\nQueste agevolazioni non possono essere invocate:\na) quando la stima ufficiale del terreno non supera i fr. 2.— il mq.;\nb) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i fr. 20.— franchi il mq (art. 53 cpv. 6 LT 1976).\nDando seguito alla delega contenuta nel cpv. 7 dell’art. 53 LT 1976, il Consiglio di Stato ha stabilito i criteri per la definizione di terreno agricolo e forestale, con decreto esecutivo del 21 dicembre 1976.\n5.3.\nL’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).\n6. Come detto in narrativa, la ricorrente contesta il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto sproporzionato alla luce della espropriazione materiale subita nell’ormai lontano 1978.\n6.1.\nA tale proposito, si ricorda che, in applicazione dell’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d’acqua) del 25 novembre 1936 (Lst), i valori della sostanza immobiliare, quali sono stati accertati ufficialmente, servono di base all’esazione dell’imposta cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d’acqua, alla percezione delle tasse di successione, all’accertamento dei diritti di bollo, al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.\nL’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari tecnici (art. 7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art. 10 Lst). Già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 seg. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (STF 6 gennaio 1990 in re Er. G., in RDAT 1990 n. 71) .\n"}