{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-162_1997-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19076&nX40_KEY=4933383&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1fd865b395ccd53f781e3e568ce393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:50:41", "Checksum": "70d2cbdb5f871caffb03106a39c6d1d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n14 novembre 1997\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere: |\nAndrea Pedroli |\nstatuendo sul ricorso del 10 agosto 1995\nin materia di: IC 94 - Tassazione posticipata sulla sostanza\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ era comproprietaria, insieme alla sorella __________, della part. n. __________ RFD di __________; la sola __________ __________, inoltre, era proprietaria della vicina part. n. __________.\nIl piano regolatore (PR) di Locarno, adottato dal Consiglio comunale il 2 giugno 1976 ed entrato in vigore con l'approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all'ampliamento delle scuole elementari di __________. Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva che con l'entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta un'espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496).\nIn seguito all'approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte le particelle, all'infuori della n. __________ e della n. __________, le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all'espropriazione formale delle particelle n. __________ e __________, negava ogni indennità per il vincolo temporaneo, mentre stabiliva un'indennità di fr. 1'143'300.- per l'espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1'341'780.- per l'espropriazione della part. n. __________. Il Tribunale cantonale amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una indennità di fr. 370.- al mq per l'espropriazione materiale delle part. n. __________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione formale. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale amministrativo sia dal Comune di Locarno sia dalle sorelle __________, il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l'indennità stabilita per l'espropriazione materiale, mentre riduceva quella per l'espropriazione formale a fr. 50.- al mq.\n2. Con decisione del 28 aprile 1995, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ una tassazione posticipata sulla sostanza, per gli anni dal 1985 al 1994, conformemente all’art. 53 cpv. 2 LT 1994. Tale tassazione si fondava sulla circostanza che la contribuente aveva beneficiato, per i suddetti periodi fiscali, di una tassazione al valore di reddito (fr. 2.– al mq) anziché al valore di stima ufficiale (fr. 220.– al mq), in considerazione dei vincoli gravanti la part. n__________, poi espropriata. In seguito alla espropriazione, l’autorità fiscale riteneva quindi adempiuti i presupposti per la tassazione posticipata e commisurava l’imposta in fr. 2’772.–.\nIn seguito a reclamo, con cui la contribuente contestava il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto sproporzionato alla luce della già intervenuta espropriazione materiale, l'Ufficio di tassazione confermava peraltro la propria tassazione, con decisione dell’8 giugno 1995. Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione, avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale. Non avendolo fatto, la stessa doveva ora essere considerata vincolante per l’autorità di tassazione.\n3. Con ricorso del 10 agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della tassazione posticipata e domanda altresì la restituzione di un importo non precisato, corrispondente alla somma delle imposte sulla sostanza a suo dire indebitamente prelevate per gli anni dal 1977 al 1982. Ritiene infatti che fin dal 1978, anno in cui ha avuto luogo l’espropriazione materiale, avrebbe dovuto essere tassata solo sul valore agricolo di fr. 2.– al mq, data l’incisività del vincolo subìto.\n4. Perché la Camera possa entrare nel merito del ricorso, occorre che sia decisa una questione d'ordine sollevata dal gravame. La ricorrente sostiene infatti che la sua impugnazione è tempestiva, in considerazione delle ferie giudiziarie.\n4.1.\nE' vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di «procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi»; ma questa disposizione, che sembrerebbe suffragare la tesi della ricorrente, è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm). Ora, una delle leggi riservate dall'art. 1 menzionato sia la legge tributaria, che contiene le proprie norme procedurali (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 11, n. 5).\n"}