Il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). L'autorità fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.). Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile.