Senza tale documento, all'autorità fiscale ticinese non sarebbe stato possibile effettuare la ripartizione proporzionale dei debiti e quindi stabilire la parte deducibile in Ticino. Il termine impartitogli, scadeva infruttuoso. Il 13 settembre, con ulteriore lettera raccomandata, la Camera accordava al ricorrente un termine di grazia fino al 20 settembre per produrre finalmente il documento richiesto. Anche questo termine scadeva senza seguito da parte del ricorrente. 3. 3.1. Il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta.